A chi è rivolto
Coppie maggiorenni oppure almeno sedicenni, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, di cui almeno uno residente nel Comune di Furnari, ed entrambi di stato libero (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a).
Descrizione
La documentazione necessaria (certificato contestuale residenza, cittadinanza e stato libero), copia integrale dell'atto di nascita, copia integrale del precedente matrimonio (per i divorziati), copia integrale dell'atto di morte (per i vedovi), viene acquisita d'ufficio dall'Ufficio Matrimoni del Municipio
Come fare
La pubblicazione deve essere richiesta all`ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
Cosa serve
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.
Si riporta un elenco dei documenti che devono essere prodotti dagli stessi interessati, a seconda del caso.
• MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
• SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
• SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
• SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
• SPOSI STRANIERI:
- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
- per i cittadini di altra cittadinanza "Nulla osta per i cittadini stranieri" art. 116 del Codice Civile.
I documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelli con esenzione dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali).
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
• SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Istruita la pratica e fissato l’appuntamento per la pubblicazione, gli sposi si devono presentare all’Ufficiale dello stato civile per sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza.
L'Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell'atto, se uno degli sposi non è residente nel Comune, provvede a trasmettere al Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione, infatti, deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi.
Cosa si ottiene
La pubblicazione di matrimonio
Tempi e scadenze
L'atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi.
L'Ufficio provvederà all'affissione della pubblicazione di matrimonio all'Albo Pretorio telematico, e il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Matrimonio da celebrarsi con rito religioso.
Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 06/03/2024